È l’attore soccombente a pagare le spese del terzo chiamato.

È l’attore soccombente a pagare le spese del terzo chiamato.
19 Dicembre 2016: È l’attore soccombente a pagare le spese del terzo chiamato. 19 Dicembre 2016

Con una recente sentenza, la Cassazione ha confermato che “le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrono giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo evocato in giudizio” (Cass. civ., sez. I, 05.12.2016, sentenza n. 24788). Nel caso esaminato dalla Corte una società aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale un decreto con il quale aveva ingiunto ad un’altra la consegna in proprio favore dei materiali di alcuni film, in quanto proprietaria dei diritti di utilizzazione economica. L’ingiunta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, contestualmente, chiamava in causa una terza società allegando di “essere mera depositaria nell’interesse della società chiamata, del materiale concernente i film in questione”. In primo grado, il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e poneva le spese a carico della società opposta. Quest’ultima proponeva quindi appello, che però veniva respinto dalla Corte d’Appello territorialmente competente che, parimenti, poneva il pagamento delle spese di lite di entrambe le società appellate a carico dell’appellante. Quest’ultima proponeva ricorso per Cassazione, denunciando “insufficiente e contraddittoria motivazione circa la decisione della Corte distrettuale di accollare le spese delle due fasi di merito, condannandola a rifondere sia all’originaria opponente che alla terza chiamata in causa”.La Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando, respingeva l’impugnazione in quanto “in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite”. Essa indicava i suoi numerosi precedenti conformi, quali: Cass. civ., sez. II, 10.11.2011, n. 23552; Cass. Civ., sez. I, 15.04.1987, n. 3740; Cass. Civ., 10.06.1981, n. 3760. In conclusione, per i Giudici di Piazza Cavour, nel caso di chiamata in causa del terzo, resa necessaria dalle domande della parte successivamente rimasta soccombente, trova  applicazione il principio di causalità e, pertanto, le relative spese di lite devono necessariamente essere posto a carico di chi abbia provocato e giustificato la chiamata in causa da parte del convenuto, e cioè dell’attore risultato poi soccombente.

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